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Avellino, movida in via Scandone: ecco l'ordinanza del sindaco Festa

2022-07-07 19:49

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Attualità, movida, Avellino, Sindaco, ordinanza,

Avellino, movida in via Scandone: ecco l'ordinanza del sindaco Festa

Divieto di circolazione e sosta per i non residenti nei giorni 8 e 9 luglio

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Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha emesso un'ordinanza per regolare la movida in via Scandone nei giorni 8 e 9 luglio.

Il provvedimento prevede che per venerdì 8 luglio dalle ore 22:30 alle ore 01:00 del giorno successivo e per sabato 9 Luglio dalle ore 21.00 alle ore 24.00 il divieto di circolazione e sosta per i non residenti alla Via Scandone nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia Giordano e nel tratto compreso tra il civico n. 38 e l’intersezione con Via F. Villani. inoltre, è prevista la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione con sgombero di tutti gli avventori presenti all’interno del locale e chiusura del medesimo alle ore 01:30 del giorno successivo. Le trasgressioni all'ordinanza saranno punite con una multa fino a 500 euro. 

Di seguito si riporta una parte dell'ordinanza.

 

IL SINDACO CONSIDERATO

- che, in particolare nei mesi estivi, sul territorio comunale molti esercizi di somministrazione svolgono la propria attività all’esterno, con occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo, con un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi vicini, ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi interessati dal fenomeno della c.d. movida;

- che in particolare alla Via Scandone, per la presenza di molteplici e frequentati locali, si determina, soprattutto nei fine settimana, una situazione di affollamento, con invasione anche della pubblica via e con ostacolo alla circolazione stradale, determinando altresì pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica;

RITENUTO

- urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano recare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di molteplici persone; - mitigare il fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di affollamento;

- che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici ed intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;

- che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine della tranquillità pubblica;

RILEVATO

- la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza nonché di evitare intralcio alla circolazione stradale;

RITENUTO

- adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;

- che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare;

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, in via del tutto sperimentale, per il giorno 8 Luglio 2022, dalle ore 22:30 alle ore 01:00 del giorno successivo e per il giorno 9 Luglio 2022, dalle ore 21.00 alle ore 24.00:

a) il divieto di circolazione e sosta per i non residenti alla Via Scandone nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia Giordano;

b) il divieto di circolazione e sosta per i non residenti alla Via Scandone nel tratto compreso tra il civico n. 38 e l’intersezione con Via F. Villani;

c) la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione nei giorni sopra indicati, con sgombero di tutti gli avventori presenti all’interno del locale e chiusura del medesimo alle ore 01:30 del giorno successivo;

d) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione, con ogni accorgimento, anche mediante l’utilizzo di proprio personale, o di personale incaricato, addetto alla sicurezza e qualificato, e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D. Lvo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689.


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Direttore responsabile Katiuscia Guarino
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